19/03/15

scaduto il segreto di Stato sulla politica monetaria italiana






di Gianni Lannes

E’ scaduto il segreto prima decennale ed infine ventennale sui documenti della politica monetaria italiana. Già, ma chi se n’è accorto? Da quella documentazione è possibile ricavare preziosi elementi utili ai fini di decisive iniziative legali sia nei confronti dell'amministrazione statale ossia del governo in carica, sia negli stessi confronti della cosiddetta Banca d'Italia S.p.A., appartenente ormai a privati.

In deroga alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, la 241 del 1990 e successive modifiche, il decreto 561 del 13 ottobre 1995 firmato da Lamberto Dini, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" numero 302 del 29 dicembre, disponeva "temporaneamente o senza limiti di tempo", la più completa riservatezza. Dal quel momento erano top secret i documenti inerenti la sicurezza, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, quelli attinenti alla determinazione ed attuazione della politica monetaria valutaria; gli atti relativi all’ordine ed alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione della criminalità e infine quelli sulla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Ad ogni buon conto, il ministero del tesoro ha sottratto alla trasparenza, apponendo il segreto di Stato sulle categorie di atti «comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni del ministero e degli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti». Si annoverano documenti segretati per un anno e atti sottratti all’accesso per dieci e venti anni.

L'operazione era stata approntata nel giugno 1992, a bordo del panfilo della regina Elisabetta Windsor, al largo di Civitavecchia, presenti i faccendieri statali italidioti (politicanti venduti allo straniero e tecnici servitori), subito dopo la strage di Capaci, con cui fu eliminato il giudice Giovanni Falcone (che stava indagando sugli ingenti flussi di denaro sporco dall'estero in Italia e viceversa), e poco prima l'eccidio di via D'Amelio, che tolse di mezzo anche il magistrato Paolo Borsellino.

Dunque, per gli atti relativi alla «posizione italiana nell’ambito di accordi internazionali sulla politica monetaria e sulla politica creditizia e finanziaria», per gli atti «preparatori del Consiglio della Comunità Europea, sui flussi finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno dello Stato» e ….«sull’evoluzione, la consistenza, la gestione e il risanamento del debito pubblico», la durata è di anni dieci e per altrettanti anni cala il segreto sulle simulazioni e previsioni che riguardano le misure di contenimento della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno del settore statale e pubblico.
Il decreto prescrive la riservatezza per la durata di venti anni dei documenti che riguardano «persone, gruppi o imprese, relazioni e denunce degli organi e dei rappresentanti ministeriali in seno alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici e privati, alle banche e alle società partecipate o controllate».

Mister Renzi, lei che si sciacqua la bocca con la trasparenza, quantomeno dovrebbe tirar fuori i documenti riguardanti i flussi finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno dello Stato e sull’evoluzione, la consistenza, la gestione e il risanamento del debito pubblico, nonché sulle simulazioni e previsioni che, in tale periodo, hanno riguardato le misure di contenimento della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno del settore statale e pubblico. E’ fondamentale per il popolo sovrano avere accesso ai documenti sui quali è stato fatto calare a bella posta il segreto tombale.

Allora, per la cronaca, il ministro in carica era Lamberto Dini che resse il ministero dal 10 maggio 1994 al 18 maggio 1996, giorno in cui gli successe Carlo Azeglio Ciampi fino al 14 maggio 1999, quando divenne presidente della Repubblica. Chissà magari un giorno si dovrà pur rilevare la corposa presenza dei governatori e di alti funzionari di Bankitalia ai vertici delle istituzioni repubblicane. Come non rammentare Luigi Einaudi, governatore della Banca d’Italia che fu il primo presidente della Repubblica dopo esserne stato ministro del Tesoro, dal 31 maggio al 4 giugno 1947. Un altro governatore, Guido Carli, è stato ministro del Tesoro dal 23 luglio 1989 al 28 giugno 1992, in seguito presidente della Confindustria che se non è un’istituzione pubblica è pur sempre il ministero dell’Industria del governo ombra dei poteri forti, senza parlare degli uomini dell’ufficio studi della Banca d’Italia "prestati" alla Repubblica, da Savona a Draghi, alla Tarantola in Rai.




Il 13 ottobre 1995, il governo “tecnico” di Lamberto Dini (oggi un pensionato d'oro), mediante il Decreto Ministeriale numero 561 

"Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questi dipendenti sottratti al diritto di accesso"

 

pone il segreto su:


«articolo 2) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la posizione italiana nell’ambito di accordi internazionali sulla politica monetaria…;
d) atti preparatori del Consiglio della Comunità europea;
e) atti preparatori dei negoziati della Comunità europea…
Articolo 3. a ) atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte, programmi, elaborazioni e comunicazioni… sulla struttura e sull’andamento dei mercati finanziari e valutari…; ecc. …)».

In altri termini, il popolo sovrano non deve sapere nulla della trappola in preparazione sulla politica monetaria presente e futura. L’1 gennaio 2002 l’Italia ed altri Paesi europei (non tutti) adottano come moneta l’euro. I prezzi raddoppiano, gli stipendi invece no.



    Art. 2.
          Categorie di documenti attinenti alla sicurezza,
        alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma  5,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
alla esigenza di salvaguardare la  sicurezza,  la  difesa  nazionale,
nonché l'esercizio  della sovranita' nazionale, la continuita' e la
correttezza   delle   relazioni   internazionali,   sono    sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a)  atti  relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e
controllo di bilancio e spesa, attinenti a  programmi  connessi  alle
esigenze  di  difesa  e relativi all'attivita' di approvvigionamento,
acquisizione,  dislocazione  di  beni  immobili  e  mobili,  gestione
tecnico-operativa   e   manutenzione   di   mezzi,  armi,  munizioni,
esplosivi,  materiali  e  procedure  classificati,  nonché  accordi
intergovernativi di sicurezza e difesa comune;
    b)  atti, studi, relazioni e proposte relativi alle iniziative di
finanziamento,  previsione  e  controllo  di  bilancio,   riguardanti
situazioni di emergenza in materia di difesa e protezione civile;
    c)  atti,  studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la
posizione  italiana  nell'ambito  di  accordi  internazionali   sulla
politica monetaria e sulla politica creditizia e finanziaria;
    d) atti preparatori del Consiglio della Comunita' europea;
    e)  atti  preparatori  dei  negoziati  della  Comunita'  europea,
nonché degli accordi multilaterali di  ristrutturazione  del  debito
estero;
    f)   documenti,  studi,  proposte,  relazioni,  indagini  e  atti
relativi alla partecipazione  italiana  alle  istituzioni  creditizie
internazionali;
    g)   atti   relativi   alla  programmazione  ed  alla  iniziativa
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione, nonche' verbali,  atti  e
relazioni   degli   uffici   dei  servizi  ispettivi  attinenti  alla
sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali.

  Art. 3.
        Categorie di documenti attinenti alla determinazione
          ed attuazione della politica monetaria valutaria
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma  5,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
alla esigenza  di  salvaguardare  la  riservatezza  dei  processi  di
formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della  politica
monetaria  e  valutaria,  sono  sottratte  all'accesso  le   seguenti
categorie  di  documenti, quando dalla loro divulgazione o conoscenza
possa derivare effettivo  e  concreto  pregiudizio  alla  tutela  dei
processi stessi:
    a) atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte,
programmi,  elaborazioni  e  comunicazioni  sui  flussi finanziari di
entrata e di spesa, sulle  previsioni  del  fabbisogno  dello  Stato,
sulla  evoluzione,  la  consistenza,  la gestione, il risanamento del
debito pubblico e provvedimenti per il contenimento ed il risanamento
della spesa e del deficit pubblico, sulla struttura e  sull'andamento
dei mercati finanziari e valutari nonché sulla politica fiscale e di
spesa pubblica;
    b)  elaborazioni,  simulazioni e previsioni concernenti misure di
contenimento della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno
del settore statale e di quello pubblico allargato;
    c) atti, anche preparatori, relativi alla emissione  o  ad  altre
determinazioni  in  materia  di  titoli  di Stato e di autorizzazione
all'emissione di prestiti in eurolire;
    d) atti relativi agli interventi  dell'Amministrazione  in  campo
monetario  e  valutario,  se  connessi  ai  procedimenti  di cui alla
successiva lettera e);
    e) atti di  programmazione  e  di  iniziativa  dell'attivita'  di
vigilanza  e  di  ispezione,  nonché  verbali,  atti e relazioni dei
servizi  ispettivi  ed  atti  sanzionatori,  quando  possa  derivarne
pregiudizio  ai  processi  di  formazione,  di  determinazione  e  di
attuazione della politica monetaria e valutaria.

                Art. 4.
Categorie  di  documenti  attinenti  all'ordine  ed  alla   sicurezza
   pubblica   nonché  alla  prevenzione  e  alla  repressione  della
   criminalita'.
   1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
all'esigenza di  salvaguardare  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,
nonché la  prevenzione  e  la  repressione della criminalita', sono
sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a) atti e documenti relativi alle  iniziative  di  finanziamento,
previsione  e  controllo  di  bilancio e spesa, attinenti a programmi
connessi  alle  esigenze  di   polizia   e   sicurezza   e   relativi
all'attivita'   di   approvvigionamento,   dislocazione,  gestione  e
manutenzione di infrastrutture, tecnologie, mezzi,  armi,  munizioni,
esplosivi  e  materiali  classificati  in  dotazione  alle  forze  di
polizia;
    b) documenti di programmazione e di iniziativa dell'attivita'  di
vigilanza  e  di  ispezione,  nonché  verbali,  atti e relazioni dei
servizi  ispettivi  facenti  capo  all'Amministrazione  del   tesoro,
attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica ovvero alla prevenzione
e repressione della criminalita';
    c)  atti  relativi alle operazioni concernenti l'ideazione, anche
grafica, la commessa, la fabbricazione e la distribuzione di  moneta,
carta moneta e titoli di Stato;
    d) documenti relativi agli immobili adibiti alle sedi di servizio
dell'Amministrazione,  alle procedure di sicurezza ovvero elaborati o
atti  tecnici  concernenti  attrezzature  e  impianti   soggetti   ad
omologazione  ed approvazione quando l'accesso possa recare oggettivo
e concreto pregiudizio alla sicurezza dei servizi e dei beni.

Art. 6.
                       Periodo di differimento
  1. Ai sensi e nei limiti dell'art.  24,  comma  6,  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  e  dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per le  categorie
di  documenti  indicati  negli  articoli  precedenti  la  sottrazione
all'accesso opera per il  periodo  a  fianco  di  ciascuna  categoria
indicato,  con  decorrenza dalla data del provvedimento che chiude il
procedimento di cui essi fanno parte:
    a) documenti  di  cui  all'art.  2,  lettere  c),  d),  10  anni;
documenti  di  cui alla lettera b), riguardanti la protezione civile,
un anno;
    b) documenti di cui all'art. 3, lettere a), b), c), 10 anni;
    c) documenti di cui all'art. 5, lettera m), 5 anni;  lettera  i),
20 anni; lettera aa), 10 anni.
(art. 5…i) atti,  studi,  analisi,  relazioni,  proposte,  denunce  degli
organi  e  dei  rappresentanti  ministeriali  in  seno alle pubbliche
amministrazioni e agli enti pubblici e privati, alle banche  ed  alle

fonte: sulatestagiannilannes.blogspot.it

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